Il Ruolo della Legislazione sui Termostati Ambiente (prima parte)

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici ha portato a una maggiore attenzione verso l'efficienza energetica. Uno degli strumenti fondamentali in questa battaglia sono i termostati ambiente, dispositivi che regolano la temperatura interna degli edifici, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra. Tuttavia, per massimizzare il loro potenziale, è cruciale che siano supportati da una legislazione adeguata e mirata.

Le normative sui termostati ambiente variano notevolmente a livello globale, riflettendo diverse priorità e approcci regionali. In Europa, ad esempio, la Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici ha stabilito standard rigorosi per l'installazione di sistemi di controllo della temperatura, promuovendo l'adozione di tecnologie avanzate come i termostati intelligenti. 

L'importanza di una legislazione ben strutturata è evidente: non solo facilita l'adozione di tecnologie efficienti, ma crea anche un mercato più competitivo e innovativo. Inoltre, contribuisce a sensibilizzare il pubblico sui vantaggi dell'uso responsabile dell'energia, un passo essenziale per raggiungere gli obiettivi globali di sostenibilità. 

Purtroppo, in Italia nel corso degli anni si è assistito ad un andamento ondivago del Legislatore in merito alle caratteristiche ed alle funzioni che i termostati devono svolgere. Addirittura, la terminologia, il glossario e le definizioni dei termini usati nelle varie Leggi e Decreti che si sono susseguiti hanno creato confusione e incertezza. Solo in tempi più recenti, con i recepimenti delle Direttive Europee sull’efficienza energetica, la situazione è parzialmente migliorata.

Vediamo assieme lo sviluppo della Legislazione in merito agli obblighi della termoregolazione ambiente.
La prima apparizione dell’obbligo di termoregolazione la dobbiamo al:

Decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 1993, nel quale all’art. 7 comma 7

“Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare, per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, è opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.”

Questa prima formulazione dell’obbligo di termoregolazione ambiente introduceva un equivoco mai risolto tra “singoli locali” e “singole zone”, ed in più presentava un parallelo poco condivisibile tra uniformità d’uso e uniformità di esposizione solare. A tutti gli effetti, questo DPR trovò scarsa applicazione effettiva, benché rimase vigente fino al 2005. 

Infatti, l'art. 16 del Decreto Legislativo n. 192 del 2005 abrogò quella definizione, e nell’allegato 1 del Decreto stesso se ne introdusse una nuova, che fu alla base della corsa all’installazione delle valvole termostatiche sui termosifoni.

Art. 16 del Decreto Legislativo N°192 del 2005, allegato 1

"[…] salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti."

Pur rimanendo piuttosto fumosa la definizione di “locali” o “zone”, il Decreto del 2005 specifica meglio che la termoregolazione ambiente deve servire per tenere conto degli apporti di calore involontari, siano essi solari o di altro tipo.

Il Decreto 192 non si ferma qui, e sancisce l’obbligo anche della regolazione climatica (di cui per la verità si era cominciato a parlare già dal 1973, e cioè dalla famosa crisi energetica) per gli impianti centralizzati:

"Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica [...]. In ogni caso detta centralina deve:

- Essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;

- Consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari)."

Dunque, nel 2005, come abbiamo letto, diviene obbligatoria la regolazione climatica della temperatura dei fluidi termovettori e anche l’introduzione della programmazione oraria su due livelli, e cioè vede la luce il cosiddetto programma Economy o Ridotto notturno.

Nel prossimo articolo vedremo le modifiche agli obblighi di termoregolazione ambiente avvenute a partire dal 2009 fino al giorno d’oggi, con i Decreti 59 del 2009 e i due Decreti cosiddetti dei “Requisiti minimi”.